Art. 2 quater

Art. 2 quater

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In vigore dal 7 nov 2000
1. La determinazione dei rimborsi spettanti alla regione siciliana per le spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni di cui all', comma 2, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all', comma 1, che affluiscono direttamente alla regione, è effettuata con cadenza biennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente della regione, in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato. 2. I costi sostenuti dalla regione siciliana in sede di determinazione dei rimborsi sono quantificati sulla base dei seguenti parametri: a) costi di personale e di funzionamento da determinare in misura pari alla media nazionale per uffici corrispondenti per tipo di funzioni e carichi di lavoro, contabilizzata ogni biennio; b) spese per investimenti da determinare entro i limiti di quanto preventivamente concordato per ogni biennio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-17;1113#art-2-quater