Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 7 nov 2000
1. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione siciliana in forza dell' passano alle dipendenze della regione ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa i seguenti uffici periferici del Ministero dei trasporti in Sicilia: a) la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresa la sezione di Catania e con esclusione dei centri prova veicoli a motore e dispositivi di cui alla legge 1o dicembre 1986, n. 870; b) gli uffici provinciali che operano alle dipendenze e nell'ambito di detta direzione. 2. Il trasferimento alla regione siciliana degli uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi ed ai relativi beni mobili, arredi e attrezzature.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-17;1113#art-2