Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 mar 1954
Con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo è soppressa la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Bologna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 dicembre 1953 EINAUDI PELLA - VANONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 102. - PALLA
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