Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 10 dic 1953
In deroga all', l'aumento delle tasse di porto per i prodotti ortofrutticoli spediti a carro, previsti dalle Tariffe speciali provvisorie nn. 501, 502, 503 e 504, di cui al decreto del Ministro per i trasporti 27 febbraio 1952, n. 3444, è temporaneamente limitato alla misura del cinque per cento. La tassa minima per tonnellata e per chilometro di cui alle tariffe nn. 503 e 504 è modificata come segue: L. 3,60 per la Tariffa speciale provvisoria n. 503; L. 2,85 per la Tariffa speciale provvisoria n. 504.
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