Art. 2
2 / 8In vigore dal 10 dic 1953
L'ammontare delle singole basi di tariffa quale risulta dall'applicazione dell'aumento di cui all'art. I è arrotondato, quando necessario:
a) al centesimo superiore per le basi delle tariffe nn.1,2, 3, 4, 5, 6, 7 e 51 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato";
b) ai dieci centesimi superiori per le basi delle tariffe n. 21 e 23 delle predette "Condizioni e tariffe".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-03;881#art-2