Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 gen 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. A decorrere dal 1 dicembre 1953 viene iscritto nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali il seguente prodotto: sigaro "Brenta" a L. 10.000 il kg. convenzionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 novembre 1953 EINAUDI PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1953 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 99. - PALLA
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