Art. 1
1 / 2In vigore dal 24 gen 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 13 novembre 1928, n. 2737, con il quale i comuni di Castelspina e di Sezzadio, in provincia di Alessandria, vennero riuniti in un unico Comune, con denominazione e capoluogo Sezzadio;
Vista l'istanza in data 15 agosto 1947, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Castelspina;
Ritenuto che l'istanza è sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Viste le deliberazioni 2 dicembre 1945, n. 95, della Giunta, municipale di Sezzadio ed 11 febbraio 1946, n. 35, della Deputazione provinciale di Alessandria, esprimenti il rispettivo parere in ordine alla ricostituzione in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Castelspina, in provincia di Alessandria, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-19;984#art-1