Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 feb 1954
È istituita in Managua (Nicaragua) un'Ambasciata. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Data a Roma, addì 29 ottobre 1953 EINAUDI PELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 116. - PALLA
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