Art. 2
2 / 2In vigore dal 24 gen 1954
Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 28 ottobre 1953
EINAUDI
FANFANI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 97. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-28;983#art-2