Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 28 apr 1954
Il terzo comma dell'art. 49 del richiamato regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è modificato come segue: "Nel caso che il divieto di cui al comma precedente venga comunicato dopo che i modelli o i prodotti siano stati già esposti, essi devono essere ritirati salvo il diritto del Ministero della difesa di promuovere l'espropriazione, ma senza facoltà di imposizione del segreto". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 20 ottobre 1953 EINAUDI PELLA - MALVESTITI - AZARA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 104. - CARLOMAGNO
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