Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 11 ott 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 ottobre 1953 EINAUDI PELLA - VANONI - GAVA - SALOMONE - MALVESTITI - BRESCIANI-TURRONI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 108. - PALLA
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