Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1948, riguardante il pareggiamento dell'Istituto tecnico commerciale di Saluzzo; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . Vengono istituiti: a) un Istituto tecnico per geometri statale in Brescia; b) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Calitri; c) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo e per geometri in Frosinone; d) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Maglie; e) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Olbia; f) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Paola; g) un Istituto tecnico per geometri statale in Senigallia; h) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Torre del Greco.
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