Art. 1
1 / 8In vigore dal 17 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1948, riguardante il pareggiamento dell'Istituto tecnico commerciale di Saluzzo;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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Vengono istituiti:
a) un Istituto tecnico per geometri statale in Brescia;
b) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Calitri;
c) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo e per geometri in Frosinone;
d) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Maglie;
e) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Olbia;
f) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Paola;
g) un Istituto tecnico per geometri statale in Senigallia;
h) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Torre del Greco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-30;1284#art-1