Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1953 è istituito in Roma un Istituto tecnico industriale statale per l'elettronica e la televisione. I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso il suddetto Istituto sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari del nuovo indirizzo specializzato "per l'elettronica e la televisione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-30;1277#art-1