Art. 2

Art. 2

2 / 14
In vigore dal 17 nov 1953
I posti disponibili nelle scuole militari vengono conferiti per concorso fra i cittadini italiani che: a) al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione abbiano compiuto il 14° o il 15° anno di età e non superato il 17° o il 18° a seconda che aspirino ad essere ammessi al liceo scientifico o al liceo classico; b) siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe del liceo classico od alla seconda classe del liceo scientifico; c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati mai espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato; d) siano di sana e robusta costituzione fisica ed abbiano superato apposito esperimento di educazione fisica, secondo le modalità e i programmi fissati con disposizione ministeriale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-24;816#art-2