Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 17 nov 1953
Il beneficio della gratuità o semi gratuità per benemerenze di famiglia non è accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno in corso per insuccesso negli esami.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-24;816#art-11