Art. 1
1 / 1In vigore dal 2 dic 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882, 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589 e 19 settembre 1952, n. 1697;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 36. - Nell'elenco degli Istituti della Facoltà di economia e commercio è aggiunto quello di: "Istituto di storia economica".
Art. 53. - L'Istituto di cui al numero 7) annesso alla Facoltà di lettere e filosofia è trasformato nel modo seguente:
7) Storia greca;
8) Antichità greche e romane;
9) Epigrafia greca.
L'art. 93, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è sostituito dal seguente:
"Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame di mineralogia, senza aver prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica, con elementi di organica; non può essere ammesso a sostenere l'esame di geologia, senza aver prima superato gli esami di petrografia e di paleotologia; non può essere ammesso a sostenere l'esame di petrografia, senza aver prima superato l'esame di mineralogia; non può essere ammesso a sostenere l'esame di chimica fisica, senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica, con elementi di organica".
Scuola di filologia moderna
L'art. 212 è sostituito dal seguente:
"Il corso della scuola di filologia moderna ha la durata di due anni.
Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono i seguenti:
1) Letteratura italiana;
2) Storia della lingua italiana;
3) Filologia romanza;
4) Filologia germanica;
5) Filologia slava;
6) Lingua e letteratura francese;
7) Lingua e letteratura spagnola;
8) Lingua e letteratura portoghese;
9) Lingua e letteratura romena;
10) Lingua e letteratura inglese;
11) Lingua e letteratura tedesca;
12) Lingua e letteratura scandinava;
13) Lingua e letteratura russa;
14) Lingua e letteratura polacca;
15) Lingua e letteratura bulgara;
16) Lingua e letteratura neo-greca;
17) Lingua e letteratura albanese;
18) Lingua e letteratura ungherese;
19) Storia delle tradizioni popolari;
20) Storia della musica.
Nella scuola potranno essere inoltre impartiti altri insegnamenti:
21) Storia della critica e della storiografia letteraria moderna;
22) Critica dei testi;
23) Filologia anglosassone".
L'art. 213 è sostituito dal seguente:
"La scuola organizza, quando se ne presenta l'opportunità, esercitazioni (corsi) speciali di perfezionamento, ai quali si possono iscrivere i laureati in lettere.
Essa rilascia diplomi di perfezionamento in ciascuna delle discipline indicate ai numeri 1-19 dell'articolo precedente.
Per ottenere uno di tali diplomi gli iscritti devono:
a) seguire i corsi e partecipare alle esercitazioni nelle discipline in cui intendono perfezionarsi e in due altre discipline, per la durata di due anni;
b) dar prova, al termine di due anni, mediante uno speciale colloquio, della maturità raggiunta nella disciplina prescelta e del profitto ottenuto nelle due discipline complementari;
c) presentare e discutere davanti ad una Commissione di sette membri (secondo quanto è previsto dall'art. 209) una dissertazione intorno ad un argomento appartenente alla disciplina prescelta.
La scelta delle discipline complementari deve essere preventivamente approvata dal direttore della scuola; ed in ogni caso chiunque intenda perfezionarsi nella storia di una lingua e letteratura è tenuto ad adottare come complementare la disciplina filologica a cui quella lingua e letteratura si ricollega, e chiunque intenda perfezionarsi in una disciplina filologica è tenuto ad adottare come complementare la storia di una lingua e letteratura che si ricollega.
Chi aspira ad un diploma di perfezionamento in una lingua e letteratura straniera dovrà nel colloquio dar prova di sapere correttamente parlare in quella lingua, e dovrà inoltre superare in quella stessa lingua un esame scritto consistente in una composizione e in un dettato".
Nell'attuale art. 280, relativo alla scuola di perfezionamento in scienza della alimentazione, l'insegnamento di cui al n. 8 è sostituito dal seguente: "Caratteristiche alimentari dei vari popoli della terra".
Dopo l'art. 294, relativo alla scuola di perfezionamento in fisica nucleare, è aggiunto il seguente nuovo articolo contenente disposizioni transitorie.
Art. 295. - "A giudizio del Consiglio direttivo della scuola può essere consentita, a titolo eccezionale, una abbreviazione di corso non superiore ad un anno, limitatamente all'anno accademico 1953-54".
L'art. 313, relativo alla scuola di perfezionamento in dermosifilopatia, è sostituito dal seguente:
"Il corso degli studi della scuola di perfezionamento in dermosifilopatia ha la durata di tre anni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 agosto 1953
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 16. - PALLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-08-25;834#art-1