Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 dic 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882, 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589 e 19 settembre 1952, n. 1697; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 36. - Nell'elenco degli Istituti della Facoltà di economia e commercio è aggiunto quello di: "Istituto di storia economica". Art. 53. - L'Istituto di cui al numero 7) annesso alla Facoltà di lettere e filosofia è trasformato nel modo seguente: 7) Storia greca; 8) Antichità greche e romane; 9) Epigrafia greca. L'art. 93, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è sostituito dal seguente: "Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame di mineralogia, senza aver prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica, con elementi di organica; non può essere ammesso a sostenere l'esame di geologia, senza aver prima superato gli esami di petrografia e di paleotologia; non può essere ammesso a sostenere l'esame di petrografia, senza aver prima superato l'esame di mineralogia; non può essere ammesso a sostenere l'esame di chimica fisica, senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica, con elementi di organica". Scuola di filologia moderna L'art. 212 è sostituito dal seguente: "Il corso della scuola di filologia moderna ha la durata di due anni. Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono i seguenti: 1) Letteratura italiana; 2) Storia della lingua italiana; 3) Filologia romanza; 4) Filologia germanica; 5) Filologia slava; 6) Lingua e letteratura francese; 7) Lingua e letteratura spagnola; 8) Lingua e letteratura portoghese; 9) Lingua e letteratura romena; 10) Lingua e letteratura inglese; 11) Lingua e letteratura tedesca; 12) Lingua e letteratura scandinava; 13) Lingua e letteratura russa; 14) Lingua e letteratura polacca; 15) Lingua e letteratura bulgara; 16) Lingua e letteratura neo-greca; 17) Lingua e letteratura albanese; 18) Lingua e letteratura ungherese; 19) Storia delle tradizioni popolari; 20) Storia della musica. Nella scuola potranno essere inoltre impartiti altri insegnamenti: 21) Storia della critica e della storiografia letteraria moderna; 22) Critica dei testi; 23) Filologia anglosassone". L'art. 213 è sostituito dal seguente: "La scuola organizza, quando se ne presenta l'opportunità, esercitazioni (corsi) speciali di perfezionamento, ai quali si possono iscrivere i laureati in lettere. Essa rilascia diplomi di perfezionamento in ciascuna delle discipline indicate ai numeri 1-19 dell'articolo precedente. Per ottenere uno di tali diplomi gli iscritti devono: a) seguire i corsi e partecipare alle esercitazioni nelle discipline in cui intendono perfezionarsi e in due altre discipline, per la durata di due anni; b) dar prova, al termine di due anni, mediante uno speciale colloquio, della maturità raggiunta nella disciplina prescelta e del profitto ottenuto nelle due discipline complementari; c) presentare e discutere davanti ad una Commissione di sette membri (secondo quanto è previsto dall'art. 209) una dissertazione intorno ad un argomento appartenente alla disciplina prescelta. La scelta delle discipline complementari deve essere preventivamente approvata dal direttore della scuola; ed in ogni caso chiunque intenda perfezionarsi nella storia di una lingua e letteratura è tenuto ad adottare come complementare la disciplina filologica a cui quella lingua e letteratura si ricollega, e chiunque intenda perfezionarsi in una disciplina filologica è tenuto ad adottare come complementare la storia di una lingua e letteratura che si ricollega. Chi aspira ad un diploma di perfezionamento in una lingua e letteratura straniera dovrà nel colloquio dar prova di sapere correttamente parlare in quella lingua, e dovrà inoltre superare in quella stessa lingua un esame scritto consistente in una composizione e in un dettato". Nell'attuale art. 280, relativo alla scuola di perfezionamento in scienza della alimentazione, l'insegnamento di cui al n. 8 è sostituito dal seguente: "Caratteristiche alimentari dei vari popoli della terra". Dopo l'art. 294, relativo alla scuola di perfezionamento in fisica nucleare, è aggiunto il seguente nuovo articolo contenente disposizioni transitorie. Art. 295. - "A giudizio del Consiglio direttivo della scuola può essere consentita, a titolo eccezionale, una abbreviazione di corso non superiore ad un anno, limitatamente all'anno accademico 1953-54". L'art. 313, relativo alla scuola di perfezionamento in dermosifilopatia, è sostituito dal seguente: "Il corso degli studi della scuola di perfezionamento in dermosifilopatia ha la durata di tre anni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 agosto 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1953 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 16. - PALLA
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