Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 nov 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con regio decreto 21 ottobre 1938, numero 2216, e modificato con i regi decreti 21 ottobre 1940, n. 1654, 17 ottobre 1941, n. 1214 e con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 1303;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduta la proposta di modifica allo statuto formulata dal Consiglio direttivo della predetta Scuola;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e così ulteriormente modificato:
. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"A tal fine, la Scuola accoglie in due sezioni distinte, maschile e femminile, studenti iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia od alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, nonché i laureati di dette Facoltà in tutte le Università della Repubblica, fornendo loro gratuitamente alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione gli opportuni mezzi di studio".
Art. 49. - Al primo comma, dopo le parole "per entrambe le classi", vanno inserite le seguenti "e per ciascuna delle due sezioni, maschile e femminile".
Art. 51. - Il quarto comma è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1953
EINAUDI
BETTIOL
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 138. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-30;785#art-1