Art. 1
1 / 1In vigore dal 5 nov 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1928, n. 2134 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785; con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58; con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633 e 23 gennaio 1952, n. 66;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 24 (già 20) sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di una scuola di statistica annessa alla Facoltà di economia e commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di statistica
Art. 25. - È istituita presso la Facoltà di economia e commercio, una scuola di statistica, diretta al conferimento del diploma in statistica. Essa ha la durata di due anni. Possono esservi ammessi coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.
Art. 26. - Sono insegnamenti fondamentali:
1) Elementi di matematica;
2) Statistica;
3) Statistica economica - corso elementare;
4) Statistica giudiziaria (semestrale);
5) Statistica sociale (semestrale);
6) Antropometria (semestrale);
7) Statistica sanitaria (semestrale);
8) Sociologia generale e sociologia coloniale;
9) Demografia;
10) Geografia politica ed economica.
Sono insegnamenti complementari:
1) Economia politica - corso elementare;
2) Biometria;
3) Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.
Gli insegnamenti semestrali di statistica giudiziaria" e "statistica sociale" e quelli, pure semestrali, di "antropometria" e "statistica sanitaria" comportano rispettivamente esami unici.
L'insegnamento biennale di "statistica economica" comporta un esame alla fine di ogni anno.
Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della Facoltà dalla quale è rilasciato il diploma in statistica.
Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1953
EINAUDI
BETTIOL
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 111. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-30;758#art-1