Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 ott 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 9 aprile 1951, n. 338, recante norme per la gestione finanziaria dei Servizi antincendi;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e con quello per il bilancio ed a interim per il tesoro;
Decreta:
La spesa di gestione dei Servizi antincendi per l'anno 1953 a carico dei Comuni, è determinata nella misura complessiva di L. 5.355.219.967.
La quota di tale spesa per ciascun Corpo dei vigili del fuoco, è determinata nelle misure indicate nella tabella annessa vistata dal Ministro per l'interno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1953
EINAUDI
FANFANI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 74. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-30;741#art-1