Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 ott 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743; 26 marzo 1942, n. 328; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365 e 26 ottobre 1952, n. 4542;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, così ulteriormente modificato:
L'art. 7, è sostituito dal seguente: - "L'esame di laurea in farmacia consiste in prove pratiche e in un esame orale. Le prove pratiche sono costituite da un'analisi qualitativa, un'analisi quantitativa, un'analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici, una prova pratica di tecnica farmaceutica.
Il candidato deve presentare alla Segreteria, almeno quindici giorni prima dell'esame, una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, su argomento da lui scelto ed approvato dal professore della materia cui si riferisce. La Segreteria cura che tale dissertazione sia subito inviata alla Facoltà.
L'esame orale comprende la discussione di tale dissertazione e delle prove pratiche ed un colloquio professionale nel quale il candidato deve dimostrare la sua conoscenza dei medicamenti, dei tossici e degli antidoti delle droghe e delle piante medicinali, e rispondere sull'arte del ricettare, sulla farmacopea e su quelle parti della legislazione sanitaria che hanno attinenza con la farmacia.
Ove il risultato delle prove pratiche o del colloquio preliminare sia ritenuto dalla maggioranza della Commissione assolutamente lontano dalla sufficienza, il candidato è tenuto a ripetere le prove in altra sessione prima della discussione della tesi.
La ripetizione delle prove non implica il pagamento di nuove tasse".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1953
EINAUDI
BETTIOL
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 69. - PALLA
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