Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 4 ott 1953
Per quanto non modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 461, e dal presente decreto, restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 luglio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PALLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 37. - PALLA
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