Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 ott 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234; Visto il decreto legislativo 12 settembre 1947, n. 941, che istituisce il Commissariato per il turismo; Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, sulla sistemazione del Commissariato per il turismo e dei relativi ruoli organici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 461; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Sino a quando non sarà emanato il regolamento per il personale del Commissariato per il turismo, per le promozioni ai gradi 8°, di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C, di cui alla tabella 1) allegata al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, si osservano le disposizioni dei seguenti del presente decreto.
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