Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2522, con il quale i comuni di Cremosano, Campagnola Cremasca e Pianengo, in provincia di Cremona, venivano soppressi e fusi in unico Comune, con denominazione Cremosano; Viste le istanze 20 e 26 gennaio 1947, intese rispettivamente ad ottenere la ricostituzione dei comuni di Campagnola Cremasca e di Cremosano; Ritenuto che le istanze sono sottoscritte dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Viste le deliberazioni 23 marzo 1947, n. 1 del Consiglio comunale di Cremosano e 21 luglio 1947, n. 51, della Deputazione provinciale di Cremona, esprimenti il rispettivo parere in ordine alle predette istanze; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . Sono ricostituiti i comuni di Campagnola Cremasca, di Cremosano e, per l'effetto, di Pianengo, in provincia di Cremona, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.
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