Art. 1

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In vigore dal 30 set 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 9 aprile 1951, n. 338, recante norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi; Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1952, n. 646; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; Decreta: La spesa per la gestione dei servizi antincendi per l'anno 1952 a carico dei Comuni delle province di Trento e Bolzano è determinata nella misura complessiva di L. 65.941.696. La quota di tale spesa per ciascuno dei Corpi dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano è determinata nella misura seguente: Corpo dei vigili del fuoco di Trento L. 31.776.302 Corpo dei vigili del fuoco di Bolzano " 34.165.394 Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 luglio 1953 EINAUDI SCELBA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 55. - PALLA
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