Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 set 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 9 aprile 1951, n. 338, recante norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi;
Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1952, n. 646;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
La spesa per la gestione dei servizi antincendi per l'anno 1952 a carico dei Comuni delle province di Trento e Bolzano è determinata nella misura complessiva di L. 65.941.696.
La quota di tale spesa per ciascuno dei Corpi dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano è determinata nella misura seguente:
Corpo dei vigili del fuoco di Trento L. 31.776.302
Corpo dei vigili del fuoco di Bolzano " 34.165.394
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 luglio 1953
EINAUDI
SCELBA - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 55. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-05;702#art-1