Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 22 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda in data 2 ottobre 1952, con la quale il sindaco del comune di Zagarolo (provincia di Roma), in esecuzione della deliberazione 4 ottobre 1951, n. 18, del Consiglio comunale, ha chiesto che alla frazione di quel Comune comprendente le contrade Santa Apollaria, Colle Ripa, Cancellata, Mainello e Colle Giacinto sia ufficialmente attribuita la denominazione di "Santa Apollaria-Cancellata"; Visto il parere favorevole del Consiglio provinciale di Roma, espresso con deliberazione 24 febbraio 1953, n. 254; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: Alla frazione del comune di Zagarolo, di cui alle premesse, è attribuita la denominazione di "Santa Apollaria-Cancellata". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 giugno 1953 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 71. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-06-25;559#art-1