Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Roma il 3 giugno 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-06-17;539#art-1