Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 27 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: È istituito in Rangoon (Birmania) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale:, il territorio dello Stato. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 136. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-06-14;601#art-1