Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il regio decreto 19 febbraio 1925, n. 316, col quale l'abitato di Farindola, in provincia di Pescara, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella D annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV (consolidamento di frane minaccianti abitati); Visto il regio decreto 25 marzo 1937, n. 1144, col quale, essendo state eseguite le necessarie opere di consolidamento, l'abitato predetto fu cancellato dall'elenco di quelli da consolidare a cura e spese dello stato, di cui alla menzionata tabella D; Ritenuto che, in conseguenza della ripresa del movimento franoso, è emersa la necessità di un nuovo intervento dello Stato per la esecuzione di ulteriori opere di consolidamento; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 987, emesso nell'adunanza del 19 maggio 1953; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'abitato di Farindola, in provincia di Pescara, è nuovamente aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1953 EINAUDI ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 36. - PALLA
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