Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 20 ott 1953
Non sono ammessi alla prova orale quei candidati che non abbiano conseguita una votazione almeno pari a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte, e non può risultare vincitore il candidato che non abbia meritato almeno la stessa votazione nella prova orale. I vincitori tenuto conto delle preferenze di cui ai regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e delle successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di parità di punteggio sono graduati in base al punto complessivo conseguito nelle prove di esame e per titoli, e, a tal uopo ciascun commissario può disporre di dieci voti per ciascuna delle prove scritte, di dieci per quella orale e di dieci per i titoli. I criteri di valutazione dei titoli sono determinati preliminarmente dalla Commissione, ed in base ai criteri stabiliti i titoli dei candidati, che abbiano superato le prove scritte, devono essere valutati prima della prova orale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 maggio 1953 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 64. - PALLA
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