Art. 1
1 / 4In vigore dal 20 ott 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065;
Veduto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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La promozione al grado di vice rettore nei Convitti nazionali disposta in seguito a concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare gli Istitutori, provvisti di laurea, con almeno undici anni di servizio nel ruolo educativo dei Convitti nazionali.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;714#art-1