Art. 7
Titolo I

Art. 7

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In vigore dal 25 feb 1996
Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi, ed i prodotti affini di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione: a) debbono essere prodotti esclusivamente con le materie prime autorizzate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; b) non debbono essere preparati nè ottenuti: con sostanze guaste o alterate o infette o in putrefazione ovvero con carne che non sia licenziata al libero consumo; con frattaglie; cartilagini, aponeurosi, midollo osseo, unghie, carnicci di pelle e sottopelle, residui non muscolari della lavorazione del pesce, crisalidi del baco da seta; c) non debbono essere addizionati di farina di carne di qualsiasi specie, urea, amido, destrina, zuccheri, glicerina, colla, gelatina, metalli estranei, sostanze antisettiche o coloranti o sostanze che possano comunque alterarne o variarne la composizione indicata nella richiesta di autorizzazione o risultare nocive alla salute. È consentita la presenza di sostanze aromatizzanti e di droghe in misura non superiore all'1 per cento.

Note all'articolo

  • La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 31) che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi" previsto dall'articolo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-7