Art. 5
Titolo I

Art. 5

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In vigore dal 27 ago 1953
È vietato tenere, nei locali adibiti alla produzione e alla confezione degli estratti alimentari e affini, materie prime o semilavorate ovvero sostanze estranee alla lavorazione che possono essere usate per la sofisticazione dei prodotti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-5