Art. 4
Titolo I

Art. 4

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In vigore dal 27 ago 1953
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, a seguito del parere dell'Istituto superiore di sanità e della relazione della commissione di cui all', decide su ciascuna domanda, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio. L'autorizzazione può essere condizionata all'obbligo di eseguire particolari adempimenti entro un determinato termine. Dell'autorizzazione e rilasciato all'impresa un attestato munito di numero progressivo, recante le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-4