Art. 27
Titolo III

Art. 27

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In vigore dal 15 ott 1953
Quando non sia presentata dagli interessati la istanza di revisione entro il termine stabilito nell', ovvero quando i risultati della revisione dell'analisi abbiano accertato che i prodotti analizzati non corrispondono in tutto od in parte ai requisiti od alle condizioni stabiliti dalla legge o dal presente regolamento, il prefetto trasmette rapporto all'autorità giudiziaria, unendo il verbale di prelevamento, il certificato di analisi ed eventualmente quello di revisione e tutti gli atti relativi. Al rapporto è unita la specifica delle spese sostenute per il prelevamento dei campioni e per l'analisi degli stessi. In caso di condanna l'importo delle spese è posto a carico del reo e verrà riscosso insieme alle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia dell'Ufficio del registro competente, che curerà di farne il relativo versamento all'ente che lo ha anticipato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-27