Titolo III
Art. 26
26 / 30In vigore dal 27 ago 1953
Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione prevista nell'articolo precedente, gli interessati possono presentare al prefetto istanza per la revisione dell'analisi, unendo la ricevuta del versamento effettuato, a titolo di deposito provvisorio, presso la Tesoreria provinciale. Il versamento è di L. 3000 per ogni singolo campione ed è destinato al rimborso delle spese di revisione dell'analisi.
Il prefetto, ricevuta la istanza di revisione, invia gli atti, insieme ad uno dei campioni depositati presso il laboratorio o la stazione che ha eseguito l'analisi, all'Istituto superiore di sanità o al Laboratorio chimico centrale delle dogane competente per la revisione.
Il direttore dell'Istituto o del Laboratorio suddetto comunica al prefetto l'esito della revisione, unendo il relativo certificato e restituendo gli atti ricevuti.
Nel caso che la revisione confermi la irregolarità del prodotto analizzato, il prefetto emetterà un ordinativo di pagamento a favore dell'Istituto e Laboratorio che ha eseguito la revisione, per la somma corrispondente all'importo del deposito provvisorio. Quando invece la revisione dell'analisi accerta che il prodotto è corrispondente alle disposizioni della legge e del presente regolamento, il deposito provvisorio è restituito all'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-26