Art. 10
Titolo II

Art. 10

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In vigore dal 27 ago 1953
Gli estratti alimentari possono essere ottenuti dalle materie prime di origine animale o vegetale riconosciute idonee dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Essi vengono distinti in: 1) "Estratto di carne", se ottenuto dalla carne muscolare bovina, liberata dalle sostanze albuminoidi coagulabili e dai grassi; 2) "Estratto di lievito", se ottenuto dai lieviti attivi; 3) "Estratto per brodo", se ottenuto dalla idrolisi delle proteine di origine animale, vegetale o dei latte. Gli estratti per brodo indicati nel numero 3) non debbono contenere albumine, nè proteosi secondarie. Gli estratti alimentari, disciolti in acqua, debbono dare soluzione limpida o soltanto leggermente torbida.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-10