Titolo II
Art. 10
10 / 30In vigore dal 27 ago 1953
Gli estratti alimentari possono essere ottenuti dalle materie prime di origine animale o vegetale riconosciute idonee dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.
Essi vengono distinti in:
1) "Estratto di carne", se ottenuto dalla carne muscolare bovina, liberata dalle sostanze albuminoidi coagulabili e dai grassi;
2) "Estratto di lievito", se ottenuto dai lieviti attivi;
3) "Estratto per brodo", se ottenuto dalla idrolisi delle proteine di origine animale, vegetale o dei latte.
Gli estratti per brodo indicati nel numero 3) non debbono contenere albumine, nè proteosi secondarie.
Gli estratti alimentari, disciolti in acqua, debbono dare soluzione limpida o soltanto leggermente torbida.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-10