Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le istanze 6 e 24 settembre 1946, con le quali la totalità dei contribuenti delle cascine Colombaro, Cavaliera e Piccono, appartenenti al comune di Caselle Torinese e costituenti la frazione "Colombè", in provincia di Torino, ha chiesto la aggregazione delle medesime al comune di Robassomero; Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Robassomero, espresso con le deliberazioni 29 maggio 1946, n. 16, 18 giugno 1948, n. 238, 9 settembre 1949, n. 371 e 13 dicembre 1951, n. 16; Viste le deliberazioni 29 settembre 1952, n. 92 della Giunta municipale e 7 luglio 1946, n. 20, 11 settembre 1949, n. 273 e 9 dicembre 1951, n. 42, del Consiglio comunale di Caselle Torinese; 28 febbraio 1947, n. 5, 28 gennaio 1949, n. 2 e 28 giugno 1950, n. 16, della Deputazione provinciale e 30 giugno 1952, n. 7-2980, del Consiglio provinciale di Torino, esprimenti il rispettivo parere in ordine alle citate istanze; Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . La frazione denominata "Colombè", costituita dal territorio delle cascine Colombaro, Cavaliera e Piccono, è distaccata dal comune di Caselle Torinese ed aggregata al comune di Robassomero, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.
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