Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 set 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 settembre 1952. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1953 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - CAMPILLI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglia n. 33. - PALLA
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