Art. VIII
Protocollo

Art. VIII

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In vigore dal 23 set 1953
Si potranno considerare coproduzioni, giusta l'art. I di questo protocollo, i film con apporto tecnico, artistico e finanziario dei produttori dei due Paesi, di cui la produzione è stata iniziata prima dell'entrata in vigore di questo protocollo, se ambedue gli Uffici competenti constatino che esse abbiano i requisiti previsti dal presente accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;692#art-p-viii