Art. VII
Protocollo

Art. VII

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In vigore dal 23 set 1953
Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare i trasferimenti delle somme eventualmente necessarie a completare le quote di compartecipazione finanziaria dei coproduttori.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;692#art-p-vii