Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio-1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589 e 19 settembre 1952, n. 1697;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 46 è sostituito dal seguente:
"Per il corso di diploma in statistica, l'esame di statistica deve precedere gli esami di demografia, di antropometria, di statistica sanitaria, di statistica economica, di statistica giudiziaria e di statistica sociale.
Per il corso di laurea in scienze statistiche e demografiche, gli studenti provenienti da altre Università, che non abbiano sostenuto esami di statistica o di statistica metodologica, devono sostenere l'esame di statistica prima di quello di statistica metodologica seguendo, ove non lo abbiano già fatto, il corso.
Per sostenere gli esami di calcolo delle probabilità e di statistica metodologica deve essersi sostenuto prima o quello di analisi matematica (algebrica) o quello di elementi di matematica seguendo questo ultimo corso, ove ciò non sia stato fatto. L'esame di statistica metodologica deve precedere quelli di sviluppo della popolazione, di biometria, di statistica economica (corso superiore), di applicazioni della statistica alle scienze fisiche, di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali, gli studenti che non abbiano sostenuto esami di statistica o di statistica metodologica debbono sostenere l'esame di statistica con precedenza su tutti gli altri, seguendo il corso, ove non lo abbiano già fatto. L'esame di analisi matematica (algebrica) deve precedere quelli di calcolo delle probabilità e di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
L'esame di elementi di matematica deve precedere quello di statistica. L'esame di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana deve precedere quello di assicurazioni sociali.
Le esercitazioni, per quelli insegnamenti per i quali sono prescritte, si compino nei rispettivi Istituti".
Dopo l'art. 58 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla creazione di alcuni Istituti presso la Facoltà di magistero, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 59. - "Sono annessi alla Facoltà di magistero, i seguenti Istituti:
Per il gruppo A (materie letterarie) Istituto di letteratura italiana;
Istituto di lingua e letteratura latina;
Istituto di scienze storiche;
Istituto di scienze geografiche e cartografiche.
Per il gruppo A (lingue e letterature straniere):
Istituto di lingue e letterature straniere.
Per il gruppo B (pedagogia) e o (vigilanza scolastica):
Istituto di filosofia e di storia della filosofia;
Istituto di pedagogia".
1. a) L'Istituto di letteratura italiana è ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi filologici e critici relativi alla disciplina; b) utilizza a tal fine l'opera dei professori titolari, dei liberi docenti, degli assistenti ordinari, straordinari e volontari; c) esso è diretto dal titolare della disciplina; d) l'istituto promuove ricerche e studi individuali e collettivi e ne cura eventualmente la pubblicazione; e) i requisiti per l'ammissione degli studenti all'Istituto sono stabiliti dal direttore.
2. a) L'istituto di lingua e letteratura latina è ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi filologici e critici relativi alla disciplina; b) utilizza a tal fine l'opera dei professori titolari, dei liberi docenti, degli assistenti ordinari, straordinari e volontari; c) esso è diretto dal titolare della disciplina; d) l'Istituto promuove ricerche e studi individuali e collettivi e ne cura eventualmente la pubblicazione; e) i requisiti per l'ammissione degli studenti all'Istituto sono stabiliti dal direttore.
3. a) L'istituto di scienze storiche è ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ricerche storiche; b) utilizza a tal fine l'opera dei professori titolari, dei liberi docenti, degli assistenti ordinari, straordinari e volontari; c) Esso è diretto dal titolare della cattedra di storia; d) l'Istituto promuove ricerche e studi individuali e collettivi e ne cura eventualmente la pubblicazione; e) i requisiti per l'ammissione degli studenti all'Istituto sono stabiliti dal direttore.
4. a) L'istituto di scienze geografiche e cartografiche è ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ricerche geografiche e cartografiche; b) utilizza a tal fine l'opera dei professori titolari dei liberi docenti, degli assistenti ordinari, straordinari e volontari; c) esso è diretto dal titolare della cattedra di geografia; d) l'Istituto promuove ricerche e studi individuali e collettivi e ne cura eventualmente la pubblicazione; e) i requisiti per l'ammissione degli studenti all'Istituto sono stabiliti dal direttore.
5. a) L'Istituto di lingue e letterature straniere è ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi filologici e critici relativi alle lingue e letterature straniere: francese, inglese, tedesca e spagnola; b) utilizza a tal fine l'opera dei professori titolari, dei liberi docenti, degli assistenti ordinari, straordinari e volontari; c) esso è diretto dal più anziano di grado fra i titolari delle quattro discipline; d) l'Istituto promuove ricerche individuali e collettive e ne cura eventualmente la pubblicazione; e) i requisiti per l'ammissione degli studenti all'Istituto sono stabiliti dal direttore.
6. a) L'Istituto di filosofia e di storia della filosofia è ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi filosofici; b) utilizza a tal fine l'opera dei professori titolari, dei liberi docenti, degli assistenti ordinari, straordinari e volontari: c) esso è diretto dal più anziano di grado fra i titolari delle discipline; d) l'Istituto promuove ricerche e studi individuali e collettivi e ne cura eventualmente la pubblicazione; e) i requisiti per l'ammissione degli studenti all'istituto sono stabiliti dal direttore.
7. a) L'Istituto di pedagogia è ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi pedagogici; b) utilizza a tal fine l'opera dei professori titolari, dei liberi docenti, degli assistenti ordinari, straordinari e volontari; c) esso è diretto dal titolare della cattedra di pedagogia; d) l'Istituto promuove ricerche e studi individuali e collettivi e ne cura eventualmente la pubblicazione; e) i requisiti per l'ammissione degli studenti all'Istituto sono stabiliti dal direttore.
Dopo l'attuale art. 393 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in ematologia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di perfezionamento in ematologia
Art. 394. - È istituita presso l'Istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Roma, la Scuola di perfezionamento in ematologia.
Il corso degli studi ha la durata di due anni.
Art. 395. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1) morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
2) semeiotica fisica e funzionale;
3) biochimica ematologica;
4) immunoematologia;
5) anatomia e istologia patologica;
6) radiodiagnostica e radioterapia;
7) clinica ematologica;
8) terapia.
Vengono, inoltre, quotidianamente tenute, al letto del malato, esercitazioni di semeiotica clinica, di diagnostica differenziale e di terapia, nonché esercitazioni teorico-pratiche nei laboratori.
Art. 396. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni nei reparti e negli ambulatori è obbligatoria.
Gli iscritti non possono essere ammessi agli esami se non abbiano ottenuto le relative attestazioni di frequenza.
Art. 397. - Gli esami di profitto vengono sostenuti alla fine di ciascun anno di corso, secondo le disposizioni che verranno stabilite nel manifesto della Scuola.
Gli iscritti non possono essere ammessi al secondo anno di corso se non abbiano superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti per il primo anno.
Art. 398. - L'esame di diploma si svolge con le norme dell'attuale art. 302.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1953
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla corte dei Conti, addì 8 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 97. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;570#art-1