Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 1 lug 1953
Ai ricevitori e ai portalettere in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuito dalla data medesima il trattamento economico iniziale di cui all' in misura corrispondente alla durata del servizio risultante a norma del precedente articolo per il posto da essi occupato. Al detto personale è conservata come "assegno ad personam" la differenza tra il trattamento complessivo goduto alla data medesima per retribuzione ed eventuale assegno personale, per assegno perequativo e per premio speciale di interessamento, e quello risultante per le corrispondenti voci di trattamento economico relative al grado di equiparazione. Ai fini della determinazione del nuovo assegno ad personam, il premio speciale di interessamento, e il premio di interessamento del grado di equiparazione con le relative maggiorazioni, sono valutati per 300 giorni all'anno. L'assegno predetto sostituisce i precedenti assegni personali ed è riassorbibile nei successivi aumenti dello stipendio, dell'assegno perequativo e del premio di interessamento come sopra calcolato. Il trattamento per indennità di carovita attribuito al personale predetto in proporzione delle ore di servizio giornaliere ora valutate, può, fino a quando non sarà stato provveduto alla revisione generale di cui all'ultimo comma dell', essere mantenuto nella stessa proporzione anche nel caso che nella valutazione effettuata a norma di tale articolo esse risultino in misura diversa.
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