Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 lug 1953
Qualora siano intervenute notevoli modificazioni di carattere continuativo all'entità del servizio dei ricevitori o dei portalettere, si può procedere alla revisione della determinazione della durata della effettiva prestazione giornaliera nel modo indicato dal precedente articolo, e provvedere alle conseguenti variazioni del trattamento economico ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;543#art-3