Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 18 lug 1954
Sino a quando non sarà provveduto alla ripartizione dei fondi inseriti in bilancio per il trattamento economico del personale di cui alla tabella B annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonché alla determinazione della destinazione dei contributi previsti dagli articoli 16, secondo comma, e seguenti del decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, la spesa per il trattamento economico del personale assegnato a norma del presente decreto al Ministero dell'industria e del commercio continuerà a gravare sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1953 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - PELLA - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 197. - CARLOMAGNO
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