Art. 5
5 / 5In vigore dal 18 lug 1954
Sino a quando non sarà provveduto alla ripartizione dei fondi inseriti in bilancio per il trattamento economico del personale di cui alla tabella B annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonché alla determinazione della destinazione dei contributi previsti dagli articoli 16, secondo comma, e seguenti del decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, la spesa per il trattamento economico del personale assegnato a norma del presente decreto al Ministero dell'industria e del commercio continuerà a gravare sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI -
PELLA - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 197. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;1265#art-5