Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 11 set 1953
Al personale iscritto nei ruoli transitori sono applicabili per tutto quanto non espressamente col presente decreto, tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento gerarchico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;606#art-7