Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 11 set 1953
Per il personale di ragioneria di gruppo B resta in vigore la norma prevista dall' del reale decreto 4 ottobre 1942, n. 68, circa il periodo richiesto per la ammissione agli esami di merito distinto e di idoneità per la promozione al grado di primo ragioniere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;606#art-4