Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 11 set 1953
Il ruolo transitorio per il personale di gruppo A del Servizio tecnico agrario è aperto: le promozioni ai gradi 8°, 7° e 6° possono conferirsi per anzianità congiunta al merito, dopo una permanenza di sei anni in ciascuno dei gradi rispettivamente inferiori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;606#art-3