Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli Istituti tecnici industriali già in atto, per ragioni di servizio, con i relativi organici, dal 10 ottobre 1952; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1952, sono istituiti: a) l'indirizzo specializzato per "chimici industriali" presso l'Istituto tecnico industriale statale di Cagliari, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1947, n. 1637; b) l'indirizzo specializzato per "radiotecnici" presso l'Istituto tecnico industriale statale di Chieti, istituito con regio decreto 17 settembre 1936, n. 1932. Nella tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dai Ministri per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i posti di ruolo relativi ai suddetti indirizzi specializzati.
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