Art. 3

Art. 3

3 / 5
In vigore dal 7 ago 1954
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto e la Scuola di cui al precedente , sono indicati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;1275#art-3