Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 6 ago 1954
Alla spesa necessaria al funzionamento degli Istituti di cui agli del presente decreto, verrà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1952-53. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1953 EINAUDI SEGNI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 88. - CARLOMAGNO
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